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I 75enni non devono più pagare il canone Rai

La norma c’è dal 2008, ma era rimasta lettera morta. Ora si scopre che non serviva un decreto attuativo per applicarla. La Rai deve rimborsare chi ha pagato ingiustamente. Arretrati compresi

di Monica Rubino

raiL’esonero dal canone tv degli ultrasettantacinquenni è automatico e non occorrono altre leggi per confermare la norma. La Rai, che finora era rimasta in attesa di chiarimenti, deve rimborsare tutti coloro che hanno pagato nonostante avessero diritto all’esenzione.

La legge Finanziaria 2008 (art.1 comma 132) stabiliva, infatti, che i cittadini italiani con un’età pari o superiore a 75 anni con reddito non superiore a 516,46 euro calcolato per tredici mensilità (ossia 6713,98 euro all’anno) sarebbero stati esentati dal pagamento dell’imposta. Le successive disposizioni approvate col decreto milleproroghe del 2008 confermavano quanto sancito dalla finanziaria. Ma la Rai ha continuato a pretendere il pagamento del canone in attesa di un fantomatico decreto attuativo della norma. Quindi chi aveva i requisiti per ottenere l’esenzione intanto era obbligato a pagare. Poi avrebbe potuto presentare il modulo per un eventuale futuro rimborso.

Ma di recente, il sottosegretario all’Economia Daniele Molgora, sollecitato in tal senso da un’interrogazione del deputato pidiellino Giovanni Dima, ha ufficialmente dichiarato che l’esonero del canone Rai per i cittadini meno abbientti over 75 è automatico e la norma che lo prevede non ha bisogno di alcun decreto attuativo. Leggi il testo completo dell’interrogazione parlamentare

Molgora ha quindi messo la parola fine a una questione molto dibattuta. Ma alla Rai non l’hanno ancora capito e hanno continuato a pretendere l’imposta anche da coloro che erano esenti. Se si va sul sito internet della Rai, alla voce “esonero canone tv 75enni“, si trova ancora una dicitura vecchia di due anni che recità così: ”Il diritto all’esenzione di coloro che ne faranno richiesta, verrà accertato non appena saranno emanate le istruzioni necessarie dall’Autorità competente”.

E visto che “l’autorità competente”, nella persona del sottosegretario Molgora, ha chiarito la questione una volta per tutte, la Rai è nelle condizioni di restituire quanto richiesto ai soggetti aventi diritto all’esenzione in questi tre anni (dal 2008 al 2010, in quanto il termine per pagare la tassa di quest’anno è scaduto il 31 gennaio).

Chi ha pagato il canone non dovuto ha dunque diritto al rimborso. Secondo l’associazione dei consumatori Aduc l’imposta va non solo rimborsata con gli interessi ma anche coi relativi danni che ogni contribuente ha subito per l’illegale sottrazione di quelle somme dal proprio reddito e dal proprio budget. “E siccome stiamo parlando di contribuenti con poco più di 500 euro al mese – afferma l’Aduc – averli costretti a versare quel centinaio di euro l’anno è un vero e proprio danno economico”. Pertanto l’associazione ha predisposto un un facsimile da inviare alla Rai in cui, in forma di raccomandata A/R di messa in mora, si intima il rimborso:
- delle imposte pagate e non dovute,
- gli interessi legali maturati sulle stesse,
- i danni subiti (da quantificare al centesimo).

L’importo da pretendere va chiesto ricordandosi che questi sono gli importi pagati:  109 euro nel 2010; 107,5 euro nel 2009; 106 euro nel 2008. Il non-dovuto scatta dal momento in cui, essendo nella fascia di reddito, si compiono 75 anni.

Di seguito il modulo per richiedere il rimborso

Canone Rai. Esenzione over 75, richiesta di rimborso

Da inviare per raccomandata A/R

Sportello Abbonamenti TV
Casella postale, 22
10121 TORINO

p.c. Aduc Associazione diritti utenti consumatori Via Cavour 68 – 50129 Firenze

Oggetto: richiesta di rimborso del canone

Io sottoscritto/a …………..residente in……………..Via……………., nato a …………. il …………….., codice fiscale …………………., titolare di abbonamento tv n…………….

premesso che:

- la legge 244/2007, come modificata dal d.l. 248/2007, ha abolito al comma 132 il pagamento dell’imposta denominata “canone di abbonamento TV” a decorrere dal 2008 per “soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi… esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza”;
- io sottoscritto dichiaro, ai sensi dell’art. 46 D.P.R 28 dicembre 2000, n.445, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi dell’art. 76, di avere tutti i requisiti per l’esenzione di cui al punto precedente al 1 gennaio 2008 [oppure 2009 o 2010], e che quindi non avevo obbligo di pagamento pagamento dell’imposta;
- nonostante la legge abbia abolito l’imposta, la Rai e codesto Ufficio hanno continuato a sostenere, illegittimamente, che fosse necessario un decreto attuativo del ministero dell’Economia e delle Finanze per poter procedere con l’esenzione

INTIMO

la restituzione dei canoni da me pagati per gli anni 2008, 2009 e 2010 [cancellare le date che non riguardano], più interessi legali ed un risarcimento del danno pari a euro ……. [quantificare le spese per la raccomandata, le ore perse per recarsi a pagare un canone non dovuto, e altri impedimenti dovuti all'assenza di questi soldi nel proprio budget].

Si chiede che la somma sia corrisposta tramite assegno a me intestato da inviare alla mia residenza entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente. In difetto, sarò costretta/o a ricorrere alle vie legali.

Data …………………. Firma ………………………………

N.B.
- Il rimborso è richiedibile entro 3 anni dalla data del versamento non dovuto.
- L’importo da pretendere va chiesto ricordandosi che questi sono gli importi pagati: 109 euro nel 2010 107,5 euro nel 2009 106 euro nel 2008

(modulo a cura dell’Aduc, www.aduc.it)

FONTE: KATAWEB

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